Art. 5

Esercizio, da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

In vigore dal 17 apr 2019
Esercizio, da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l' non si applichi ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva nei confronti delle loro trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari di diritti d'autore. 2.   Gli Stati membri dispongono che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative per l'autorizzazione alla ritrasmissione in conformità della presente direttiva, tali trattative siano condotte in buona fede.
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