Art. 21

Valutazione e relazioni

In vigore dal 17 apr 2019
Valutazione e relazioni 1.   Entro il 31 maggio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. 2.   Entro il 31 maggio 2026, la Commissione procede a una valutazione dell'impatto della presente direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, così come sui diritti fondamentali, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. 3.   Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la relazione della Commissione verte anche sulla necessità, fattibilità ed efficacia di creare sistemi nazionali online sicuri per permettere alle vittime di comunicare i reati di cui agli articoli da 3 a 8, nonché di introdurre un modello standardizzato dell'Unione per la comunicazione dei reati che funga da base per gli Stati membri.
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