Art. 1

Obbligo di risparmio energetico

In vigore dal 11 dic 2018
La direttiva 2012/27/UE è così modificata: 1) all', il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue: «1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica del 20 % per il 2020 e il conseguimento dell'obiettivo principale in materia di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze. La presente direttiva stabilisce norme idonee a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030. La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto.»; 2) all' sono aggiunti i seguenti commi: «4.   Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito i propri obiettivi principali per il 2020 in materia di efficienza energetica. 5.   Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiettivi dell'Unione per il 2030 fissati all', paragrafo 1, della presente direttiva in conformità degli del regolamento (UE) (UE) 2018/1999 (*1). Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 273 Mtoe di energia primaria e/o 956 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui e conformemente agli e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999. 6.   La Commissione valuta gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all', paragrafo 1, in vista della presentazione di una proposta legislativa entro il 2023 al fine di rivedere tali obiettivi al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti da evoluzioni economiche o tecnologiche, ovvero se necessario per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione. (*1)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.»;" 3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Obbligo di risparmio energetico 1.   Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a: a) nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo; b) nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,8 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019. In deroga a tale requisito, Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,24 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019. Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020. Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente al primo comma, lettera b), per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050. Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui al primo comma, lettere a) e b), purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmio energetico cumulativo prescritto nell'uso finale. 2.   Gli Stati membri, a condizione che adempiano almeno il proprio obbligo di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono calcolare il volume di risparmio energetico richiesto in uno o più dei modi seguenti: a) applicando un tasso annuale di risparmi sulla media delle vendite di energia ai clienti finali ovvero sul consumo finale di energia, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2019; b) escludendo in tutto o in parte l'energia usata nei trasporti dallo scenario di base del calcolo; c) ricorrendo a una delle opzioni di cui al paragrafo 4. 3.   Ove si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 2, lettere a), b) o c), gli Stati membri stabiliscono: a) il proprio tasso annuale di risparmi che sarà applicato al calcolo del volume cumulativo dei risparmi energetici sull'uso finale, facendo in modo che il volume totale del risparmio netto di energia non sia inferiore al requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b); e b) il proprio scenario di base del calcolo che può escludere in tutto o in parte l'energia utilizzata nei trasporti. 4.   Fatto salvo il paragrafo 5, ciascuno Stato membro può: a) effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % nel 2016 e 2017 e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020; b) escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata nel periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ovvero dell'energia finale consumata nel periodo d'obbligo di cui al suddetto comma, lettera b), ai fini delle attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE; c) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 9. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma della presente lettera per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. L'impatto di tali misure è calcolato conformemente all'allegato V e incluso nei piani in questione; d) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 rispetto al periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e oltre il 2020 rispetto al periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e che possono essere misurate e verificate; e) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali, eseguite dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, che generano risparmi dopo il 31 dicembre 2020; f) escludere dal calcolo del volume di risparmi energetici prescritto il 30 % della quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili; g) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici che superano i risparmi energetici prescritti per il periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, a condizione che tali risparmi risultino da azioni individuali eseguite a norma delle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, notificate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica e riportate nelle rispettive relazioni conformemente all'articolo 24. 5.   Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte a norma del paragrafo 4 per i periodi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b): a) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d). Le opzioni scelte a norma del paragrafo 4 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a); b) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi del paragrafo 4, lettere da b) a g), purché le azioni individuali di cui al paragrafo 4, lettera d), continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 4 nell'insieme non devono comportare una riduzione superiore al 35 % del volume dei risparmi energetici calcolati conformemente ai paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che escludano, in tutto o in parte, dallo scenario di base del calcolo l'energia utilizzata nei trasporti ovvero si avvalgano di una delle opzioni elencate al paragrafo 4, assicurano che il volume netto calcolato di nuovi risparmi da realizzare nel consumo finale di energia nel periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 non sia inferiore al volume risultante dall'applicazione del tasso di risparmio annuale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b). 6.   Nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima elaborati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri illustrano il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo e, se del caso, forniscono una spiegazione sulle modalità di definizione del tasso di risparmio annuale e dello scenario di base del calcolo, e come e in che misura le opzioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono state applicate. 7.   I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 8.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri che consentono alle parti obbligate di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera b), possono, ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, contabilizzare i risparmi di energia ottenuti in un determinato anno dopo il 2010 e prima del periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, come se fossero stati ottenuti dopo il 31 dicembre 2013 e prima del 1o gennaio 2021, purché si applichino tutte le seguenti condizioni: a) il regime obbligatorio di efficienza energetica era in vigore in un dato momento tra il 31 dicembre 2009 e il 31 dicembre 2014 ed è stato inserito nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica dello Stato membro presentato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2; b) i risparmi sono stati generati a norma del regime obbligatorio; c) i risparmi sono calcolati conformemente all'allegato V; d) gli anni, per i quali i risparmi sono contabilizzati, sono stati indicati nei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V. 10.   Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi di energia prescritto al paragrafo 1 del presente articolo istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis o adottando misure politiche alternative di cui all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative. 11.   In sede di elaborazione delle misure politiche per adempiere ai propri obblighi di realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica, conformemente ai criteri da essi definiti, prendendo in considerazione le proprie prassi attuali nel settore, imponendo, nella misura adeguata, che una parte delle misure di efficienza energetica a norma dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica, delle misure politiche alternative o dei programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie vulnerabili, comprese quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica e, se del caso, negli alloggi sociali. Nelle rispettive relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 gli Stati membri forniscono informazioni in merito ai risultati delle misure volte ad alleviare la povertà energetica nell'ambito della presente direttiva. 12.   Gli Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti.»; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis Regimi obbligatori di efficienza energetica 1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 del presente articolo che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1. Se del caso, gli Stati membri possono stabilire che le parti obbligate ottemperino in tutto o in parte a tali obblighi di risparmio sotto forma di contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 20, paragrafo 6. 2.   Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo. 3.   Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate a norma del paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che, nell'adempiere il loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore. 4.   Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV. 5.   Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolge una verifica documentata su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti obbligate. 6.   Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono: a) consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano che la certificazione dei risparmi di energia segua una procedura di riconoscimento posta in essere negli Stati membri, chiara, trasparente e aperta a tutti i partecipanti al mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione; b) consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi obbligatori stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1. Gli Stati membri valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti di tali regimi obbligatori di efficienza energetica sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e, se del caso, adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto. 7.   Gli Stati membri pubblicano annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime. Articolo 7 ter Misure politiche alternative 1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono affinché, fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 4 e 5, i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali. 2.   Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolgono verifiche documentate su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica in questione sono eseguiti indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate.»; 5) l'articolo 9 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Misurazione del gas e dell'energia elettrica»; b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.»; c) il paragrafo 3 è soppresso; 6) sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia. 2.   Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura. Articolo 9 ter Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico 1.   Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico. Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi. 2.   Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda per uso domestico sono forniti contatori individuali in deroga al primo comma del paragrafo 1. 3.   Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l'energia utilizzata come segue: a) l'acqua calda per uso domestico; b) il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori; c) per il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti. Articolo 9 quater Obbligo di lettura da remoto 1.   Ai fini degli articoli 9 bis e 9 ter, i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 1. 2.   Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i contabilizzatori di calore sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.»; 7) l'articolo 10 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Informazioni di fatturazione per il gas e l'energia elettrica»; b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, per l'energia elettrica e il gas, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.»; 8) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico 1.   Laddove siano installati contatori o contabilizzatori di calore, gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti gli utenti finali, vale a dire per le persone fisiche o giuridiche che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale oppure le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia. Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro, e tranne per la ripartizione delle spese in base alle misurazioni del consumo sulla base di contabilizzatori di calore di cui all'articolo 9 ter, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo quando il cliente finale o l'utente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione. 2.   Gli Stati membri: a) prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo; b) provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica; c) provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato VII bis, punto 3; e d) promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente alla normativa applicabile dell'Unione. Gli Stati membri possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo; 3.   Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.»; 9) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione dell'energia elettrica e del gas Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.»; 10) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 bis Costi dell'accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 9 ter è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. 3.   Al fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di contabilizzazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a procedure di gare di appalto o l'utilizzo di dispositivi e sistemi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro.»; 11) all'articolo 15 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione definisce una metodologia comune, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, al fine di incoraggiare gli operatori di rete a ridurre le perdite, ad attuare un programma di investimenti nelle infrastrutture che sia efficiente in termini di costi e di energia, nonché a tenere in debita considerazione l'efficienza energetica e la flessibilità della rete.»; 12) all'articolo 20 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, conformemente alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione mantiene un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili interventi da compiere. 3 ter.   Gli interventi di cui al paragrafo 3 bis comprendono: a) la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico nella gestione del rischio finanziario; b) la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite: i) l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti; ii) il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica. 3 quater.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva: a) valutano modalità per meglio utilizzare gli audit energetici di cui all'articolo 8 al fine di incidere sul processo decisionale; b) sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti. 3 quinquies.   Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri su come mobilitare gli investimenti privati.»; 13) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per modificare la presente direttiva adattando al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui agli allegati da I a V, da VII a X, e XII.»; 14) l'articolo 23 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 dicembre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*2). (*2)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 15) l'articolo 24 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente; «4 bis.   Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «12.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione valuta l'efficacia dell'attuazione della definizione di piccole e medie imprese ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Non appena possibile dopo la presentazione di tale relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative. 13.   Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione effettua una valutazione del potenziale di efficienza energetica nella conversione, nella trasformazione, nella trasmissione, nel trasporto e nello stoccaggio di energia, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative. 14.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, a meno che nel frattempo siano state proposte modifiche delle disposizioni sul mercato al dettaglio della direttiva 2009/73/CE sulle norme comuni in materia di mercato interno del gas, effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni relative a misurazione, fatturazione e informazione al consumatore per quanto riguarda il gas naturale, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni in materia di energia elettrica di cui alla direttiva 2009/72/CE, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di gas naturale e regolarli di conseguenza. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative. 15.   Entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni la Commissione valuta la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale valutazione comprende: a) una valutazione dell'opportunità di adeguare, dopo il 2030, i requisiti e l'approccio alternativo di cui all'articolo 5; b) una valutazione concernente l'efficacia generale della direttiva e la necessità di adeguare ulteriormente la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*3) e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione. La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure. (*3)   GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.»;" 16) gli allegati della direttiva sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
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