Art. 4
Regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili
In vigore dal 11 dic 2018
Regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di conseguire o superare l'obiettivo dell'Unione di cui all', paragrafo 1, e il contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo definito a livello nazionale per la diffusione delle energie rinnovabili, gli Stati membri possono istituire dei regimi di sostegno.
2. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili prevedono l'erogazione di incentivi per l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica basati su criteri di mercato e che rispondono ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete.
3. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da massimizzare l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi del mercato e massimizzino i loro ricavi sul mercato.
A tale fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo, che potrebbe, tra l'altro, essere fissa o variabile.
Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota dagli obblighi di cui al presente paragrafo, fatta salvo il diritto dell'Unione applicabile in materia di mercato interno dell'energia elettrica.
4. Gli Stati membri assicurano che il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi.
Gli Stati membri possono esentare dalle procedure di gara gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota.
Gli Stati membri possono, inoltre, considerare l'istituzione di meccanismi tesi a garantire la diversificazione regionale, in termini di diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per garantire un'integrazione del sistema efficiente in termini di costi.
5. Gli Stati membri possono limitare le procedure di gara a determinate tecnologie qualora l'apertura dei regimi di sostegno a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili determini un risultato non ottimale per i seguenti motivi:
a)
il potenziale di lungo termine di una particolare tecnologia;
b)
la necessità di diversificazione;
c)
i costi di integrazione della rete;
d)
i vincoli di rete e la stabilità della rete;
e)
nel caso della biomassa, la necessità di evitare distorsioni sui mercati delle materie prime.
6. Se il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili è concesso mediante una procedura di gara, al fine di assicurare un elevato tasso di realizzazione dei progetti gli Stati membri:
a)
stabiliscono e pubblicano criteri non discriminatori e trasparenti per l'ammissibilità alle procedure di gara e definiscono date e norme chiare per la consegna del progetto;
b)
pubblicano informazioni sulle gare precedenti, compresi i tassi di realizzazione dei progetti.
7. Per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni ultraperiferiche e nelle piccole isole, gli Stati membri possono adeguare i regimi di sostegno finanziario a favore dei progetti situati in tali regioni al fine di tener conto dei costi di produzione connessi alle loro specifiche condizioni di isolamento e dipendenza dall'esterno.
8. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati delle procedure di gara per il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili adottate nell'Unione, analizzando in particolare la loro capacità di:
a)
conseguire una riduzione dei costi;
b)
conseguire miglioramenti tecnologici;
c)
conseguire alti tassi di realizzazione;
d)
garantire una partecipazione non discriminatoria dei piccoli operatori e, se del caso, delle autorità locali;
e)
limitare l'impatto ambientale;
f)
garantire l'accettabilità locale;
g)
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione della rete.
9. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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