Art. 12
Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi
In vigore dal 11 dic 2018
Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi
1. Entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all', paragrafo 5, lettera c), lo Stato membro notificante emette una lettera di notifica in cui dichiara:
a)
la quantità totale di energia elettrica prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili dall'impianto oggetto della notifica ai sensi dell';
b)
la quantità di energia elettrica prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili da tale l'impianto che deve essere computata ai fini della sua quota di energia rinnovabile conformemente a quanto indicato nella notifica ai sensi dell'; e
c)
la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui all', paragrafo 2.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 trasmette la lettera di notifica alla Commissione e al paese terzo che ha riconosciuto il progetto in conformità dell', paragrafo 5, lettera d).
3. Ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolare le quote di energia rinnovabile dello Stato membro che emette la lettera di notifica.
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