Art. 5

Risorse

In vigore dal 11 dic 2018
Risorse 1.   Gli Stati membri assicurano almeno che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri, ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, come definiti al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono, almeno, svolgere indagini ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, adottare decisioni per l'applicazione di tali disposizioni sulla base dell' del regolamento (CE) n. 1/2003, e collaborare strettamente nell'ambito della rete europea della concorrenza al fine di assicurare l'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE. Entro i limiti previsti dalla legislazione nazionale, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono inoltre consigliare le istituzioni e gli organi pubblici, se del caso, in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative che possono avere un'incidenza sulla concorrenza nel mercato interno, nonché promuovere la sensibilizzazione del pubblico in merito agli articoli 101 e 102 TFUE. 3.   Fatte salve le regole e procedure di bilancio nazionali, gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali garanti della concorrenza siano indipendenti nell'utilizzare la dotazione finanziaria assegnata per svolgere i compiti di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza presentino a un organo governativo o parlamentare relazioni periodiche sulle loro attività e risorse. Gli Stati membri provvedono affinché tali relazioni includano informazioni circa la nomina e la rimozione dei membri dell'organo decisionale, l'importo delle risorse assegnate nel corso dell'anno in questione e qualsiasi variazione di tale importo rispetto agli anni precedenti. Tali relazioni sono pubblicamente consultabili.
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