Art. 7

Proporzionalità

In vigore dal 28 giu 2018
Proporzionalità 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, che essi introducono, e le modifiche che essi apportano alle disposizioni esistenti, siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo. 2.   A tal fine, prima di adottare le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prendono in considerazione: a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi; b) se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali quelle contenute nella normativa sulla sicurezza dei prodotti o nel diritto inteso alla protezione dei consumatori, siano insufficienti ai fini del conseguimento dello scopo perseguito; c) l’idoneità della disposizione per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili; d) l’impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione, sulle opportunità di scelta dei consumatori e sulla qualità del servizio prestato; e) la possibilità di ricorrere a mezzi meno restrittivi per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico; ai fini della presente lettera, allorché le disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, gli Stati membri valutano in particolare se l’obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto all’opzione di riservare le attività; f) l’effetto di disposizioni nuove o modificate quando sono combinate con altre disposizioni che limitano l’accesso alla professione o il suo esercizio, e in particolare il modo in cui le disposizioni nuove o modificate, combinate con altri requisiti, contribuiscono al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico. Gli Stati membri considerano inoltre gli elementi seguenti ove pertinenti alla natura e al contenuto della disposizione che si sta introducendo o modificando: a) il collegamento tra l’ambito delle attività esercitate nell’ambito di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta; b) il collegamento tra la complessità delle mansioni interessate e la necessità per coloro che le esercitano di possedere determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell’esperienza richieste; c) la possibilità di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi; d) se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni; e) il grado di autonomia nell’esercizio di una professione regolamentata e l’incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato; f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono effettivamente ridurre o aumentare l’asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori; 3.   Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera f), gli Stati membri valutano l’effetto della nuova disposizione o della disposizione modificata in combinazione con uno o più requisiti, prendendo in considerazione il fatto che tali effetti possono essere sia positivi sia negativi, e in particolare i seguenti: a) attività riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; b) obbligo di perseguire un aggiornamento professionale continuo; c) norme relative all’organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione; d) affiliazione obbligatoria a un’organizzazione o a un ordine professionale, regimi di registrazione o di autorizzazione, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una qualifica professionale specifica; e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all’esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche; f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all’esercizio della professione regolamentata; g) restrizioni territoriali, anche quando la professione è regolamentata nelle varie parti del territorio di uno Stato membro in modo diverso rispetto al modo in cui è regolamentata in altre parti; h) requisiti che limitano l’esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità; i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di protezione personale o collettiva della responsabilità professionale; j) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all’esercizio della professione; k) requisiti tariffari minimi e/o massimi prestabiliti; l) requisiti in materia di pubblicità. 4.   Prima di introdurre nuove disposizioni o di modificare le disposizioni esistenti, gli Stati membri provvedono inoltre affinché sia rispettato il principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi, prestati a norma del titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi: a) la registrazione temporanea e automatica o un’affiliazione pro forma presso un’organizzazione o un ordine professionale di cui all’, primo comma, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; b) una dichiarazione preventiva in conformità dell’, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, documenti, richiesti a norma del paragrafo 2 di tale articolo o altro requisito equivalente; c) il pagamento di una tassa, o di qualsiasi onere, necessari per le procedure amministrative concernenti l’accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, sostenuti dall’erogatore del servizio. Il presente paragrafo non si applica alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili che gli Stati membri applicano in conformità del diritto dell’Unione. 5.   Qualora le disposizioni di cui al presente articolo riguardino la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri tengono conto dell’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.
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