Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 28 giu 2018
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che limitano l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l’uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE. 2.   Nei casi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in altri atti dell’Unione, che non lasciano agli Stati membri la scelta dell’esatta modalità di recepimento, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.
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