Art. 10
Scambio di informazioni tra Stati membri
In vigore dal 28 giu 2018
Scambio di informazioni tra Stati membri
1. Ai fini dell’efficiente applicazione della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare lo scambio di informazioni tra Stati membri sulle questioni oggetto della presente direttiva, e in particolare sul modo in cui regolamentano una professione o sugli effetti di tale regolamentazione. La Commissione facilita tale scambio di informazioni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità pubbliche incaricate di trasmettere e ricevere informazioni ai fini dell’applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2018:958:oj#art-10