Art. 1
Modifiche
In vigore dal 30 mag 2018
Modifiche
La direttiva 2008/98/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.»;
2)
all’, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«e)
sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.
(*1) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).»;"
3)
l’ è così modificato:
a)
sono inseriti i punti seguenti:
«2 bis.
«rifiuto non pericoloso», rifiuto non contemplato dal punto 2;
2 ter.
«rifiuti urbani»:
a)
rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b)
rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
2 quater.
«rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;»;
b)
il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4.
«rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;»;
c)
è inserito il punto seguente:
«4 bis.
«rifiuti alimentari», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all’ del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) che sono diventati rifiuti;
(*2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).»;"
d)
il punto 9 è sostituito dal seguente:
«9.
«gestione dei rifiuti», la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;»;
e)
al punto 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;»;
f)
è inserito il punto seguente:
«15 bis.
«recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;
g)
è inserito il punto seguente:
«17 bis.
«riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;»;
h)
è aggiunto il punto seguente:
«21.
«regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;
4)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati.»;
5)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.
Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione prende come punto di partenza i più rigorosi criteri di protezione ambientale adottati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dà priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale nello sviluppo dei criteri dettagliati.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell’Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri dettagliati in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), ove quest’ultima lo imponga.
(*3) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).»;"
6)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:
«1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;»;
ii)
il secondo comma è soppresso;
b)
i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti.
Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:
a)
materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
b)
processi e tecniche di trattamento consentiti;
c)
criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d)
requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e
e)
un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale.
3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e).
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest’ultima lo imponga.
4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.
Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. La persona fisica o giuridica che:
a)
utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
b)
immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto,
provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.»;
7)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo e rivedendo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo un elenco di rifiuti.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.»;
c)
il paragrafo 5 è soppresso;
8)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
«Laddove tali misure includano l’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, si applicano i requisiti minimi generali di cui all’articolo 8 bis.
Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti che si impegnano in termini finanziari o che si assumono, di loro iniziativa, responsabilità finanziarie e organizzative per la gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto è un rifiuto, applichino alcuni dei requisiti generali minimi di cui all’articolo 8 bis o la loro totalità.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli .
Tali misure possono incoraggiare, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore sull’attuazione pratica dei requisiti minimi generali di cui all’articolo 8 bis. Lo scambio di informazioni verte anche sulle migliori pratiche volte a garantire una governance adeguata, sulla cooperazione transfrontaliera in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore e sul corretto funzionamento del mercato interno, sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, sulla modulazione dei contributi finanziari, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione della dispersione di rifiuti. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e può fornire linee guida su tali aspetti e altri aspetti pertinenti.
La Commissione pubblica linee guida, in consultazione con gli Stati membri, in materia di cooperazione transfrontaliera per quanto concerne i regimi di responsabilità estesa del produttore e in materia di modulazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b).
Laddove necessario, per evitare distorsioni del mercato interno, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i criteri in vista dell’applicazione uniforme dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), ma escludendo qualsiasi precisa determinazione del livello dei contributi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.»;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore
1. Laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell’Unione, gli Stati membri:
a)
definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale;
b)
definiscono, in linea con la gerarchia dei rifiuti, obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e definiscono altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;
c)
garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b);
d)
assicurano un trattamento equo dei produttori di prodotti indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di prodotti.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante norme o incentivi economici.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest’ultimo:
a)
abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;
b)
forniscano un’adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti nelle zone di cui alla lettera a);
c)
dispongano dei mezzi finanziari o dei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
d)
istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza supportato, ove pertinente, da regolari verifiche indipendenti, per valutare:
i)
la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);
ii)
la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;
e)
rendano pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:
i)
proprietà e membri;
ii)
contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; e
iii)
procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:
a)
coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:
—
costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
—
costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;
—
costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c).
Il presente punto non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE o 2012/19/UE;
b)
nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, siano modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; e
c)
non superano i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.
Ove giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono discostarsi dalla ripartizione della responsabilità finanziaria di cui alla lettera a), a condizione che:
i)
nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti a norma degli atti legislativi dell’Unione, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;
ii)
nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti entro o dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;
iii)
nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’50 % dei costi necessari;
e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.
La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.
5. Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell’attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili.
Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano, per conto dei produttori dei prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un’autorità pubblica di sorvegliare l’attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.
Ogni Stato membro consente ai produttori di prodotti istituiti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo territorio di designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi di un produttore relativi a regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.
Ai fini del controllo e della verifica della conformità con gli obblighi del produttore di prodotti in relazione ai regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono stabilire i requisiti, quali i requisiti di registrazione, informazione e comunicazione, che devono essere soddisfatti da una persona fisica o giuridica da designare quale rappresentante autorizzato sul proprio territorio.
6. Gli Stati membri assicurano un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, gli attori della società civile, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.
7. Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 siano conformi al presente articolo entro il 5 gennaio 2023.»;
8. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
(*4) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).»;"
10)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Prevenzione dei rifiuti
1. Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:
a)
promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;
b)
incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;
c)
riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
d)
incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
e)
incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
f)
riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
g)
riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
h)
incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
i)
promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell’ del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) fornisca le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;
j)
riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
k)
identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;
l)
mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino di ogni tipo; e
m)
sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.
2. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l’accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l’accesso a tale banca dati.
3. Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in special modo per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti.
4. Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle loro misure sul riutilizzo misurando il riutilizzo sulla base della metodologia comune stabilita dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 a decorrere dal primo anno civile completo successivo all’adozione di tale atto di esecuzione.
5. Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita dall’atto delegato di cui al paragrafo 8, a decorrere dal primo anno civile completo successivo all’adozione di tale atto delegato.
6. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione esamina i dati sui rifiuti alimentari forniti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di istituire un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da soddisfare entro il 2030 sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri in conformità della metodologia comune stabilita ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e, entro il 31 marzo 2019, adotta un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per effettuare comunicazioni sul riutilizzo di prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
8. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta, sulla base dell’esito dei lavori della piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, un atto delegato conformemente all’articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari.
9. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione esamina i dati sul riutilizzo forniti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di misure volte a incoraggiare il riutilizzo dei prodotti, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi. La Commissione esamina inoltre la possibilità di definire altre misure di prevenzione dei rifiuti, compresi gli obiettivi di riduzione dei rifiuti. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
(*5) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»;"
11)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Recupero
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli .
2. Ove necessario, per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe al paragrafo 2, a condizione che almeno una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
a)
la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero in conformità dell’ e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata;
b)
la raccolta differenziata non produca il miglior risultato in termini ambientali ove si tenga conto dell’impatto ambientale generale della gestione dei relativi flussi di rifiuti;
c)
la raccolta differenziata non sia fattibile da un punto di vista tecnico tenuto conto delle migliori pratiche in materia di raccolta dei rifiuti;
d)
la raccolta differenziata comporterebbe costi economici sproporzionati tenuto conto dei costi degli impatti negativi della raccolta e del trattamento di rifiuti indifferenziati sull’ambiente e sulla salute, del potenziale di miglioramento dell’efficienza della raccolta e del trattamento dei rifiuti, delle entrate derivanti dalla vendita di materie prime secondarie, nonché dell’applicazione del principio «chi inquina paga» e della responsabilità estesa del produttore.
Gli Stati membri riesaminano periodicamente le deroghe di cui al presente paragrafo tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti.
4. Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’.
5. Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 del presente articolo e per facilitare o migliorare il recupero, gli Stati membri adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento conformemente agli .
6. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente articolo per quanto riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti organici, compresa la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata ed eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 3.»;
12)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio
»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione, facilitando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta che possono essere preparati per il riutilizzo, ma non sono destinati alla preparazione per il riutilizzo da parte degli stessi sistemi o infrastrutture, e promuovendo l’uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti.
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1o gennaio 2025, per i tessili.
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno„ frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»;
c)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un’economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:»;
ii)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«c)
entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;
d)
entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
e)
entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.»;
d)
i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e) fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:
a)
abbia preparato per il riutilizzo e riciclato meno del 20 % o collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani prodotti nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e
b)
al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei termini di cui di cui al paragrafo 2, lettera c), d) o e), comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il rispettivo termine e presenti un piano di attuazione in conformità dell’allegato IV ter.
4. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV ter. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.
5. Se è rinviato il conseguimento degli obiettivi in conformità del paragrafo 3, lo Stato membro interessato adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli:
a)
almeno al 50 % entro il 2025, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c);
b)
almeno al 55 % entro il 2030, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d);
c)
almeno al 60 % entro il 2035, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e);»;
e)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione vaglia l’introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico, i rifiuti tessili, i rifiuti commerciali, i rifiuti industriali non pericolosi e altri flussi di rifiuti, nonché di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e obiettivi di riciclaggio dei rifiuti organici urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
7. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e). A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
La Commissione valuta la tecnologia di co-trattamento che consenta l’integrazione di minerali nel processo di co-incenerimento dei rifiuti urbani. Qualora possa essere reperita una metodologia affidabile, nell’ambito di tale riesame, la Commissione prende in considerazione la possibilità di conteggiare tali minerali ai fini degli obiettivi di riciclaggio.»;
13)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 11 bis
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi
1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti,
a)
gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;
b)
il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
c)
il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.
In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita a condizione che:
a)
tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
b)
il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
3. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Al fine di garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tasso di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti. I tassi di scarto medio sono utilizzati solo nei casi in cui non possano essere altrimenti ottenuti dati affidabili e sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 10 del presente articolo.
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano dell’ambiente.
A partire dal 1o gennaio 2027, gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se, conformemente all’articolo 22, sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte.
5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere sottoposti a ritrattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati a successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
6. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti nell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 9 del presente articolo.
7. I rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento in quello stesso Stato membro possono essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
8. I rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente diritto ambientale dell’Unione.
9. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, in particolare per quanto riguarda:
a)
una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in conformità del paragrafo 6, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati, e
b)
i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
10. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione del peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi dopo un’operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati, sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti.
Articolo 11 ter
Segnalazione preventiva
1. La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
a)
una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;
b)
un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;
c)
esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l’Unione che potrebbero fornire un orientamento per avanzare verso il conseguimento degli obiettivi.»;
14)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Smaltimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all’articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.
2. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione delle operazioni di smaltimento di cui all’allegato I, in particolare alla luce dell’articolo 13, e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di disciplinare le operazioni di smaltimento, anche mediante eventuali restrizioni, e prendere in considerazione un obiettivo di riduzione dello smaltimento, onde garantire una gestione dal punto di vista ambientale corretta dei rifiuti.»;
15)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Costi
1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
2. Fatti salvi gli articoli 8 e 8 bis, gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.»;
16)
all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora i rifiuti pericolosi siano stati illegalmente miscelati in violazione del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 36, si proceda alla separazione ove tecnicamente fattibile e necessario per soddisfare l’articolo 13.
Se non è richiesta la separazione in conformità del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano trattati in un impianto che abbia ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23 per trattare una siffatta miscela.»;
17)
l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Rifiuti domestici pericolosi
1. Entro il 1o gennaio 2025 gli Stati membri dispongono la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi onde garantire che essi siano trattati in conformità degli e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani.
2. Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti domestici indifferenziati.
3. Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti domestici pericolosi fino a quando non sono accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da parte di uno stabilimento o un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione o è stato registrato conformemente agli articoli 23 o 26.
4. Entro il 5 gennaio 2020, la Commissione elabora linee guida per assistere e agevolare gli Stati membri nella raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi.»;
18)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
gli oli usati siano raccolti in modo differenziato, a meno che la raccolta differenziata non sia tecnicamente fattibile, tenuto conto delle buone pratiche;
b)
gli oli usati siano trattati, privilegiando la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione, in conformità degli ;
c)
gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione esamina i dati sugli oli usati forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 37, paragrafo 4, al fine di valutare se sia fattibile stabilire misure per il trattamento degli oli usati, compresi obiettivi quantitativi in materia di rigenerazione degli oli usati e qualsiasi altra misura per promuovere la rigenerazione degli oli usati. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;
19)
l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Rifiuti organici
1. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.
Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.
2. Gli Stati membri adottano a norma degli , misure volte a:
a)
incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell’ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;
b)
incoraggiare il compostaggio domestico; e
c)
promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.
3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.»;
20)
l’articolo 27 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento, comprese le attività di cernita e riciclaggio di rifiuti, che richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell’articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.»;
21)
l’articolo 28 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
grandi impianti esistenti di smaltimento e recupero, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;
c)
una valutazione della necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e di ulteriori infrastrutture impiantistiche per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16.
Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione degli investimenti e di altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali, necessari per soddisfare tali esigenze. Tale valutazione è inserita nei pertinenti piani di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro in questione;»;
ii)
sono inserite le lettere seguenti:
«c bis)
informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato;
c ter)
una valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, fra cui la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e misure volte a migliorarne il funzionamento, delle eventuali deroghe concesse a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, e della necessità di nuovi sistemi di raccolta.»;
iii)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«f)
misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;
g)
idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, anche per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti e il relativo trattamento nonché i rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE e, ai fini della prevenzione della dispersione di rifiuti, alle prescrizioni di cui all’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
(*6) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19)."
(*7) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).»;"
22)
l’articolo 29 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. «Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno le misure di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, in conformità degli .
Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti richiesti a norma dell’articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in tali altri programmi, sono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti.»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Quando istituiscono tali programmi, gli Stati membri descrivono, se del caso, il contributo alla prevenzione dei rifiuti degli strumenti e delle misure elencate nell’allegato IV bis e valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV o di altre misure adeguate. I programmi descrivono anche le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell’ambito dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti.»;
d)
i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
23)
all’articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni due anni l’Agenzia europea per l’ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, compresa una valutazione dell’evoluzione, in ogni Stato membro e nell’Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti e in fatto di dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un’economia circolare.»;
24)
all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato della notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.»;
25)
l’articolo 35 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati:
a)
la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché
b)
se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti.
Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici da istituire in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.»;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
(*8) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).»;"
26)
all’articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso la dispersione di rifiuti.»;
27)
l’articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Comunicazione
1. Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a e), e dell’articolo 11, paragrafo 3.
Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
2. Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di riempimento e altre operazioni di recupero di materia separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo o riciclata. Gli Stati membri comunicano il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie da utilizzare in operazioni di riempimento quale riempimento.
Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e dell’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata.
3. Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5,.
Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
4. Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici immessi sul mercato o agli oli usati raccolti e trattati separatamente.
Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7.
Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7.
5. I dati comunicati dallo Stato membro in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità e di una relazione sulle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
6. La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
7. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell’articolo 9, paragrafo 8, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.»;
28)
l’articolo 38 è sostituito dal seguente:
«Articolo 38
Scambio di informazioni e condivisione delle migliori pratiche, interpretazione e adeguamento al progresso tecnico
1. La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e una condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione e l’applicazione pratiche delle disposizioni della presente direttiva, tra cui anche:
a)
sull’applicazione delle regole di calcolo stabilite all’articolo 11 bis e sullo sviluppo di misure e sistemi per tracciare i flussi di rifiuti urbani dalla cernita al riciclaggio;
b)
su una governance adeguata, sull’applicazione della legge e sulla cooperazione transfrontaliera;
c)
sull’innovazione nel settore della gestione dei rifiuti;
d)
sui criteri nazionali relativi ai sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, facilitati da un registro elettronico a livello di Unione istituito dalla Commissione;
e)
sugli strumenti economici e le altre misure utilizzate in conformità dell’, paragrafo 3, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui al suddetto articolo;
f)
sulle misure di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2;
g)
sulla prevenzione e l’istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l’estensione del ciclo di vita;
h)
sull’adempimento degli obblighi in materia di raccolta differenziata;
i)
sugli strumenti e gli incentivi per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e).
La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e della condivisione di migliori pratiche.
2. La Commissione può elaborare linee guida per l’interpretazione dei requisiti stabiliti nella presente direttiva, compresa la definizione di rifiuti, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento, e sull’applicazione delle regole di calcolo stabilite all’articolo 11 bis.
La Commissione elabora linee guida per l’interpretazione delle definizioni di rifiuti urbani e riempimento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare la presente direttiva precisando l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, punto R1. È possibile tenere conto delle condizioni climatiche locali, per esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori di cui all’articolo 25 dell’atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare gli allegati IV e V adeguandoli al progresso scientifico e tecnico.»;
29)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 38 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*9).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafo 8, dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, dell’articolo 27, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*9)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"
30)
l’articolo 39 è sostituito dal seguente:
«Articolo 39
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
31)
all’allegato II, le operazioni R 3, R 4 e R5 sono sostituite dalle seguenti:
«R 3
Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (*11)
R 4
Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (*12)
R 5
Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici (*13)
(*11) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento."
(*12) È compresa la preparazione per il riutilizzo."
(*13) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.»;"
32)
Il testo che figura nell’allegato della presente direttiva è inserito come allegati IV bis e IV ter.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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