Art. 2

Assistenza reciproca

In vigore dal 18 apr 2018
La direttiva 2006/126/CE è così modificata: 1) l' è così modificato: a) il paragrafo 4 è così modificato: i) alla lettera e), il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— l'età minima per le categorie C1 e C1E è fissata a 18 anni;» ii) alla lettera g), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni;» iii) alla lettera i), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni;» iv) alla lettera k), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— l'età minima per le categorie D e DE è fissata a 24 anni;» b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   In deroga all'età minima di cui al paragrafo 4, lettere g), i) e k), del presente articolo, l'età minima per il rilascio della patente di guida di categoria C e CE; D1 e D1E; e D e DE corrisponde all'età minima prescritta per la guida di tali veicoli per i titolari di un CAP, a seconda dei casi, dall', paragrafo 2, dall', paragrafo 3, lettera a), punto i), primo comma, dall', paragrafo 3, lettera a), punto ii), primo comma, e dall', paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Qualora, conformemente all', paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, o all', paragrafo 3, lettera a), punto ii), secondo comma, della direttiva 2003/59/CE, uno Stato membro autorizzi la guida nel suo territorio a partire da un'età inferiore, la validità della patente di guida è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto l'età minima di cui al primo comma del presente paragrafo e sia titolare di un CAP. (*4)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).»;" 2) all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente: «c) i veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all' della direttiva 96/53/CE del Consiglio (*5) con una massa autorizzata massima superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg per il trasporto di merci e che sono operati senza rimorchio dai titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni, a condizione che la massa superiore ai 3 500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e a condizione che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo. (*5)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).»;" 3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Assistenza reciproca 1.   Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa. 2.   La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali di cui alla presente direttiva sia effettuato esclusivamente ai fini dell'attuazione della presente direttiva e delle direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (*7) e (CE) n. 45/2001 (*8) del Parlamento europeo e del Consiglio. 4.   L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo della conformità con la presente direttiva e con le direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413. (*6)  Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9);" (*7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);" (*8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).» "
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