Art. 1
In vigore dal 14 mar 2018
La direttiva (UE) 2016/97 è così modificata:
(1)
all'articolo 42, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«1. Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dal 1o ottobre 2018.»;
(2)
all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La direttiva 2002/92/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato II, parte A, della presente direttiva, è abrogata con effetto dal 1o ottobre 2018, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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