Art. 2

Recepimento

In vigore dal 12 dic 2017
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 dicembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore nel diritto interno. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3.   Il paragrafo 2 non si applica nel caso in cui le disposizioni di diritto interno degli Stati membri in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva siano conformi a essa. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Autorità bancaria europea il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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