Art. 1
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019
In vigore dal 5 dic 2017
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019
Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1)
l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Articolo 58
1. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale:
a)
servizi di telecomunicazione;
b)
servizi di teleradiodiffusione;
c)
servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II.
Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.
2. Il paragrafo 1 non si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro; e
b)
i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e
c)
il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di cui alla lettera b) non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.
3. Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 2, lettera c), il paragrafo 1 si applica a decorrere da tale data.
4. Lo Stato membro nel cui territorio i prestatori di cui al paragrafo 2 sono stabiliti, oppure, in mancanza di tale luogo di stabilimento, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale, concede a tali prestatori il diritto di optare affinché il luogo delle prestazioni sia determinato conformemente al paragrafo 1, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.
5. Gli Stati membri adottano le misure opportune per monitorare il rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
6. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 2, lettera c), è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio. (*1)
(*1) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).»;"
2)
l'articolo 219 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 219 bis
1. La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.
2. In deroga al paragrafo 1, la fatturazione è soggetta alle seguenti norme:
a)
le norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando:
i)
il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o un suo stabilimento in detto Stato membro non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis, lettera b), e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi a meno che l'acquirente/il destinatario emetta la fattura (autofatturazione);
ii)
la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V;
b)
le norme applicabili nello Stato membro in cui è identificato il fornitore/prestatore che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli da 244 a 248.»;
3)
all'articolo 358 bis, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1)
“soggetto passivo non stabilito nella Comunità” un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;»;
4)
all'articolo 361, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
una dichiarazione indicante che il soggetto non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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