Art. 3

Ispezioni pre-avvio

In vigore dal 15 nov 2017
Ispezioni pre-avvio 1.   Prima dell'avvio dell'attività di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri in un servizio di linea rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri effettuano un'ispezione pre-avvio consistente in: a) una verifica della conformità ai requisiti riportati nell'allegato I; e b) un'ispezione, conformemente all'allegato II, volta a sincerarsi che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri soddisfi i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza di un servizio di linea. 2.   L'ispezione pre-avvio è effettuata da un ispettore. 3.   Su richiesta di uno Stato membro, le compagnie forniscono prova della conformità ai requisiti dell'allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque non prima di un mese dall'inizio della stessa.
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