Art. 1

Modifiche della decisione quadro 2004/757/GAI

In vigore dal 15 nov 2017
Modifiche della decisione quadro 2004/757/GAI La decisione quadro 2004/757/GAI è così modificata: 1) l' è così modificato: a) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1)   “stupefacenti”: a) una sostanza contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; b) le sostanze elencate nell'allegato;»; b) sono aggiunti i punti seguenti: «4)   “nuova sostanza psicoattiva”: una sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato non contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ma che può presentare rischi sanitari o sociali analoghi a quelli presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni; 5)   “preparato”: una miscela contenente una o più nuove sostanze psicoattive.»; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis Procedura per l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» 1.   Sulla base di una valutazione del rischio o della valutazione cumulativa del rischio eseguita ai sensi dell'articolo 5 quater del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, senza indebito ritardo, adotta, in conformità dell'articolo 8 bis, un atto delegato che modifica l'allegato della presente decisione quadro aggiungendovi la nuova sostanza psicoattiva e stabilendo che la nuova sostanza psicoattiva o le nuove sostanze psicoattive presenta o presentano gravi rischi per la salute pubblica e, ove applicabile, gravi rischi per la società a livello dell'Unione, e che è inclusa o sono incluse nella definizione di “stupefacenti”. 2.   Nel decidere se adottare un atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione considera se la portata o i modelli di consumo della nuova sostanza psicoattiva e la sua disponibilità e la sua potenzialità di diffusione all'interno dell'Unione sono significativi, e se i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta o cronica e alla sua potenzialità di indurre abuso o dipendenza, mettono in pericolo la vita. Si ritiene che i danni alla salute mettano in pericolo la vita se la nuova sostanza psicoattiva è suscettibile di causare morte o lesioni letali, malattie gravi, seri impedimenti fisici o mentali o una vasta diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica. Inoltre, la Commissione tiene conto della gravità del danno sociale causato dalla nuova sostanza psicoattiva ai singoli individui e alla società e, in particolare, se l'impatto della nuova sostanza psicoattiva sul funzionamento della società e sull'ordine pubblico è tale da turbare quest'ultimo o da causare comportamenti violenti o antisociali che si traducono in un danno per il consumatore o altre persone o i beni, o se le attività criminali, inclusa la criminalità organizzata, associate alla nuova sostanza psicoattiva sono sistematiche, comportano significativi profitti illeciti o significativi costi economici. 3.   Se, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione del rischio o della relazione cumulativa di valutazione del rischio effettuata in conformità dell'articolo 5 quater, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1920/2006, la Commissione ritiene che non sia necessario adottare un atto delegato per includere la nuova sostanza psicoattiva o le nuove sostanze psicoattive nella definizione di “stupefacenti”, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui ne illustra le motivazioni. 4.   Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive aggiunte all'allegato della presente decisione quadro, gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad applicare le disposizioni della presente decisione quadro a tali nuove sostanze psicoattive non appena possibile e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che modifica l'allegato. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli gli Stati membri contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 1 ter Misure nazionali di controllo Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri in conformità della presente decisione quadro, in relazione alle nuove sostanze psicoattive gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel proprio territorio le eventuali misure nazionali di controllo che ritengano appropriate. (*1)  Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).»;" 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 novembre 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 1 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*2)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 4) è aggiunto l'allegato figurante nell'allegato della presente direttiva.
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