Art. 6
Risoluzione delle controversie da parte della commissione consultiva
In vigore dal 10 ott 2017
Risoluzione delle controversie da parte della commissione consultiva
1. Su richiesta presentata dal soggetto interessato alle autorità competenti degli Stati membri interessati, dette autorità competenti istituiscono una commissione consultiva («commissione consultiva») a norma dell' se:
a)
il reclamo presentato dal soggetto interessato è stato rigettato ai sensi dell', paragrafo 1, da almeno una, ma non dalla totalità, delle autorità competenti degli Stati membri interessati; o
b)
le autorità competenti degli Stati membri interessati avevano accolto il reclamo presentato dal soggetto interessato, ma non erano riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all', paragrafo 1.
Il soggetto interessato può formulare una tale richiesta soltanto se, conformemente alla normativa nazionale applicabile avverso la decisione di rigetto di cui all', paragrafo 1: non può essere presentato alcun ricorso; nessun ricorso è pendente; o il soggetto interessato ha formalmente rinunciato a presentare ricorso. La richiesta include una dichiarazione a tal fine.
Il soggetto interessato formula la richiesta per iscritto di istituire una commissione consultiva entro 50 giorni dalla data di ricevimento della notifica ai sensi dell', paragrafo 5, o dell', paragrafo 3, o entro 50 giorni dalla data della pronuncia della decisione del tribunale competente o organo giurisdizionale ai sensi dell', paragrafo 3, a seconda dei casi. La commissione consultiva è istituita entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa senza indugio il soggetto interessato.
2. La commissione consultiva istituita nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), adotta una decisione sull'accettazione del reclamo entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle autorità competenti entro 30 giorni dall'adozione della stessa.
Qualora la commissione consultiva abbia confermato che sono stati soddisfatti tutti i requisiti di cui all', su richiesta di una delle autorità competenti è avviata la procedura amichevole di cui all'. L'autorità competente interessata comunica detta richiesta alla commissione consultiva, alle altre autorità competenti interessate e al soggetto interessato. Il termine di cui all', paragrafo 1, decorre dalla data della notifica della decisione adottata dalla commissione consultiva sull'accettazione del reclamo.
Se nessuna delle autorità competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro 60 giorni dalla data della notifica della decisione della commissione consultiva, quest'ultima fornisce un parere su come risolvere la questione controversa conformemente all', paragrafo 1. In tal caso, ai fini dell', paragrafo 1, la commissione consultiva si considera istituita alla data in cui è scaduto detto termine di 60 giorni.
3. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, la commissione consultiva esprime un parere su come risolvere la questione controversa a norma dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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