Art. 8

Effetti della pubblicità nei confronti di terzi

In vigore dal 14 giu 2017
Effetti della pubblicità nei confronti di terzi L'adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo