Art. 73
Decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto
In vigore dal 14 giu 2017
Decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto
Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria, deve almeno essere subordinata a una decisione dell'assemblea che delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza stabilite all' fatti salvi gli . Tale decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'.
Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato almeno lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione.
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