Art. 58

Perdita grave del capitale sottoscritto

In vigore dal 14 giu 2017
Perdita grave del capitale sottoscritto 1.   In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti. 2.   La legislazione di uno Stato membro non fissa a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1.
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