Art. 51

Conferimenti non in contanti senza la relazione di un esperto

In vigore dal 14 giu 2017
Conferimenti non in contanti senza la relazione di un esperto 1.   Qualora sia effettuato un conferimento non in contanti conformemente all' senza la relazione di un esperto di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, oltre alle informazioni previste all', lettera h), ed entro un mese dalla data effettiva del conferimento, è pubblicata una dichiarazione contenente le seguenti informazioni: a) una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto; b) il relativo valore, l'indicazione della fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; c) una dichiarazione che precisi se il valore risultante corrisponde almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed, eventualmente, al premio di emissione delle azioni da emettere a fronte di tale conferimento; e d) una dichiarazione che indichi che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti che incidono sulla valutazione iniziale. La pubblicazione della dichiarazione è effettuata secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all'. 2.   Qualora sia offerto un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, a fronte di un aumento di capitale proposto ai sensi dell', paragrafo 2, è pubblicato un annuncio indicante la data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro in conformità dell', prima che il conferimento non in contanti sia effettuato. In tal caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si limita all'indicazione che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti dopo la pubblicazione del summenzionato annuncio. 3.   Ogni Stato membro prevede garanzie adeguate per assicurare il rispetto delle procedure stabilite all' e al presente articolo qualora sia effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all', paragrafi 1, 2 e 3.
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