Art. 40

Sanzioni

In vigore dal 14 giu 2017
Sanzioni Gli Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi di inottemperanza all'obbligo di pubblicità di cui agli articoli da 29, 30, 31, 36, 37 e 38 e nei casi in cui nelle lettere e negli ordinativi non figurino le indicazioni obbligatorie di cui agli .
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