Art. 37

Atti e indicazioni oggetti ad obbligo di pubblicità

In vigore dal 14 giu 2017
Atti e indicazioni oggetti ad obbligo di pubblicità L'obbligo della pubblicità di cui all' concerne almeno gli atti e le indicazioni seguenti: a) l'indirizzo della succursale; b) l'indicazione delle attività della succursale; c) la legislazione dello Stato cui la società è soggetta; d) se tale legislazione lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione di questa in detto registro; e) l'atto costitutivo e gli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, nonché qualsiasi modifica ad essi relativa; f) il tipo, la sede e l'oggetto della società, nonché, almeno annualmente, l'importo del capitale sottoscritto, se tali indicazioni non figurano negli atti di cui alla lettera e); g) la denominazione della società e la denominazione della succursale, se questa non corrisponde a quella della società; h) la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio: — in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo, — in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale. Occorre precisare la portata dei poteri delle persone che hanno il potere di impegnare la società nonché se queste possono agire da sole o devono agire congiuntamente; i) — lo scioglimento della società e la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, — una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società; j) i documenti contabili, alle condizioni previste all'; k) la chiusura della succursale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo