Art. 147
Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali
In vigore dal 14 giu 2017
Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali
I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nelle società beneficiarie nei cui confronti tali titoli possono essere fatti valere conformemente al progetto di scissione, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società scissa, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da una assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale prevede questa assemblea, oppure dai singoli portatori di detti titoli, o anche a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli.
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