Art. 144

Formalità semplificate

In vigore dal 14 giu 2017
Formalità semplificate 1.   Non occorrono né l'esame del progetto di scissione né la relazione di un esperto come previsto all', paragrafo 1, qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società. 2.   Gli Stati membri possono consentire che non si applichino l' e l', paragrafo 1, lettere c) e d), qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.
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