Art. 131
Effetti della fusione transfrontaliera
In vigore dal 14 giu 2017
Effetti della fusione transfrontaliera
1. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l', punto 2, lettere a) e c), comporta, a partire dalla data di cui all', gli effetti seguenti:
a)
l'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante;
b)
i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;
c)
la società incorporata si estingue.
2. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l', punto 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all', gli effetti seguenti:
a)
l'intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società;
b)
i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;
c)
le società che partecipano alla fusione si estinguono.
3. Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica il presente capo, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.
4. I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell'efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a decorrere dalla quale la fusione ha efficacia.
5. Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:
a)
dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;
b)
dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.
Storico versioni
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