Art. 2
Recepimento
In vigore dal 17 mag 2017
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 giugno 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
In deroga al primo comma, gli Stati membri, entro 24 mesi dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 8, all'articolo 3 ter, paragrafo 6, e all'articolo 3 quater, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater di tale direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:828:oj#art-2