Art. 13
Connessione con reati di terrorismo
In vigore dal 15 mar 2017
Connessione con reati di terrorismo
Affinché un reato di cui all’ o al titolo III sia punibile non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso né è necessario, nei casi dei reati di cui agli articoli da 5 a 10 e all’, stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nella presente direttiva.
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