Art. 18
Margine di solvibilità richiesto ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3
In vigore dal 14 dic 2016
Margine di solvibilità richiesto ai fini dell', paragrafo 3
1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.
2. L'ammontare del margine di solvibilità richiesto è pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.
3. La base dei premi è calcolata a partire dall'importo più elevato dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e dei premi o contributi lordi acquisiti.
I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per l'attività diretta nel corso dell'esercizio precedente sono cumulati.
A tale risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'esercizio precedente.
Da tale risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'esercizio precedente, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.
L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 18 % della prima e il 16 % della seconda e si sommano gli importi.
L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'EPAP dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.
4. La base dei sinistri è calcolata come segue:
gli importi dei sinistri pagati per l'attività diretta nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).
A tale risultato si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'esercizio precedente, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.
Da tale importo si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.
Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.
Un terzo dell'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 35 000 000 EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 26 % della prima e il 23 % della seconda e si sommano gli importi.
L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'EPAP dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.
5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi da 2 a 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'esercizio precedente e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'esercizio precedente. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non è mai superiore a uno.
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