Art. 1

In vigore dal 6 dic 2016
All'articolo 22 della direttiva 2011/16/UE è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
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