Art. 12
Recepimento
In vigore dal 26 ott 2016
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri applicano tali disposizioni come segue:
a)
ai siti web di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere dal 23 settembre 2019,
b)
ai siti web di enti pubblici non contemplati dal punto a): a decorrere dal 23 settembre 2020,
c)
alle applicazioni mobili di enti pubblici: a decorrere dal 23 giugno 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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