Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 lug 2016
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «oneri finanziari», gli interessi passivi su tutte le forme di debito nonché altri oneri economicamente equivalenti a interessi e costi sostenuti in relazione alla raccolta di finanziamenti ai sensi del diritto nazionale, inclusi, in via esemplificativa ma non esclusiva, pagamenti a titolo di prestiti con partecipazione agli utili, interessi di computo per strumenti quali obbligazioni convertibili e a cedola zero, importi a titolo di meccanismi di finanziamento alternativi, come per esempio la finanza islamica, la componente relativa ai costi di finanziamento dei pagamenti di leasing finanziari, interessi capitalizzati inclusi nel valore di bilancio dell'attivo corrispondente o l'ammortamento degli interessi capitalizzati, importi calcolati in riferimento alla restituzione di fondi ai sensi delle norme in materia di prezzi di trasferimento (se applicabili), importi di interessi nozionali a titolo di strumenti derivati o meccanismi di copertura relativi a prestiti dell'entità, determinati utili o perdite su cambi nell'ambito di prestiti e strumenti connessi alla raccolta di finanziamenti, commissioni di garanzia relative a meccanismi di finanziamento, commissioni di istruttoria e costi analoghi connessi all'ottenimento di finanziamenti; 2) «oneri finanziari eccedenti», l'importo di cui gli oneri finanziari deducibili di un contribuente superano gli interessi attivi imponibili e altre entrate imponibili economicamente equivalenti che il contribuente riceve conformemente al diritto nazionale; 3) «periodo d'imposta», un esercizio fiscale, un anno civile o qualsiasi altro periodo appropriato a fini fiscali; 4) «impresa associata»: a) un'entità nella quale il contribuente detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 25 per cento o ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entità pari o superiore al 25 per cento; b) un individuo o un'entità che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un contribuente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 25 per cento o ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o superiore al 25 per cento. Se un individuo o un'entità detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un contribuente e in una o più entità una partecipazione pari o superiore al 25 per cento, tutte le entità interessate, contribuente compreso, sono considerate imprese associate. Ai fini dell' e qualora il disallineamento coinvolga un'entità ibrida, la definizione è modificata in modo tale da sostituire il requisito del 25 per cento con un requisito del 50 per cento. 5) «impresa finanziaria», una delle seguenti entità: a) un ente creditizio o un'impresa di investimento quale definita all', paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definita all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) un'impresa di assicurazione quale definita all', punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); c) un'impresa di riassicurazione quale definita all', punto 4), della direttiva 2009/138/CE; d) un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell' di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all'ente in questione, o il delegato di un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva; e) istituti pensionistici che gestiscono regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), come pure qualsiasi entità giuridica istituita a fini di investimento in tali regimi; f) un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile; g) OICVM ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE; h) una controparte centrale quale definita all', punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); i) un depositario centrale di titoli quale definito all', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 6) «trasferimento di attivi», l'operazione mediante la quale uno Stato membro perde il diritto di tassare gli attivi trasferiti, mentre gli attivi restano sotto la proprietà giuridica o economica del medesimo contribuente; 7) «trasferimento di residenza fiscale», l'operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere residente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce la residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo; 8) «trasferimento di un'attività svolta da una stabile organizzazione», l'operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere presente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce tale presenza in un altro Stato membro o in un paese terzo senza diventare residente a fini fiscali in tale Stato membro o paese terzo; 9) «disallineamento da ibridi», una situazione che insorge tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro o una modalità strutturata tra parti negli Stati membri in cui il seguente risultato è imputabile a differenze della caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità: a) lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro («doppia deduzione»); o b) a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro («deduzione senza inclusione»).
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