Art. 24
Misure transitorie
In vigore dal 6 lug 2016
Misure transitorie
1. Fatto salvo l' e al fine di fornire agli Stati membri ulteriori possibilità di un'adeguata cooperazione durante il periodo di recepimento, il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT iniziano a svolgere i compiti di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, rispettivamente entro il 9 febbraio 2017.
2. Per il periodo compreso dal 9 febbraio 2017 al 9 novembre 2018 e al fine di sostenere gli Stati membri nell'adottare un approccio coerente nel processo di identificazione degli operatori di servizi essenziali, il gruppo di cooperazione esamina la procedura, la sostanza e il tipo delle misure nazionali che consentono l'identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico conformemente ai criteri di cui agli . Il gruppo di cooperazione esamina altresì, su richiesta di uno Stato membro, specifici progetti di misure nazionali di tale Stato membro volte a consentire l'identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico conformemente ai criteri di cui agli .
3. Entro il 9 febbraio 2017 e ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano un'adeguata rappresentanza in seno al gruppo di cooperazione e alla rete di CSIRT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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