Art. 17
Attuazione e controllo
In vigore dal 6 lug 2016
Attuazione e controllo
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino provvedimenti, se necessario, mediante misure di vigilanza ex post, quando ottengono la prova che un fornitore di servizi digitali non rispetta gli obblighi di cui all'. Tale prova può essere presentata dall'autorità competente di un altro Stato membro in cui è fornito il servizio.
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti sono dotate dei poteri e dei mezzi necessari per imporre ai prestatori di servizi digitali di:
a)
fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti relativi alle politiche di sicurezza;
b)
rimediare a qualsiasi mancato adempimento degli obblighi di cui all'.
3. Se un fornitore di servizi digitali ha lo stabilimento principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma la sua rete o i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno o più altri Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento principale o del rappresentante e le autorità competenti dei suddetti altri Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente in funzione delle necessità. Tale assistenza e cooperazione può comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:1148:oj#art-17