Art. 13
Cooperazione internazionale
In vigore dal 6 lug 2016
Cooperazione internazionale
L'Unione può concludere accordi internazionali ai sensi dell'articolo 218 TFUE con paesi terzi o organizzazioni internazionali che consentono e organizzano la loro partecipazione a talune delle attività del gruppo di cooperazione. Tali accordi tengono conto della necessità di garantire la protezione adeguata dei dati.
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