Art. 10
Cooperazione a livello nazionale
In vigore dal 6 lug 2016
Cooperazione a livello nazionale
1. Se sono separati, l'autorità competente, il punto di contatto unico e i CSIRT dello stesso Stato membro collaborano per quanto concerne l'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti o i CSIRT ricevano le notifiche di incidenti trasmesse ai sensi della presente direttiva. Ove uno Stato membro decida che i CSIRT non ricevano le notifiche, questi ultimi hanno accesso, nella misura necessaria per l'esecuzione dei loro compiti, ai dati sugli incidenti notificati dagli operatori di servizi essenziali ai sensi dell', paragrafi 3 e 5, o dai fornitori di servizi digitali ai sensi dell', paragrafi 3 e 6.
3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti o i CSIRT informano i punti di contatti unici in merito alle notifiche di incidenti trasmesse ai sensi della presente direttiva.
Entro il 9 agosto 2018 e in seguito ogni anno, una volta all'anno il punto di contatto unico trasmette una relazione sintetica al gruppo di cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell', paragrafi 3 e 5, e dell', paragrafi 3 e 6.
Storico versioni
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