Art. 1

In vigore dal 27 giu 2016
La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) al titolo IV è aggiunto il capo seguente: «CAPO 5 Disposizioni comuni ai capi 1 e 3 Articolo 30 bis Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «buono», uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative; 2) «buono monouso», un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono; 3) «buono multiuso», un buono diverso da un buono monouso. Articolo 30 ter 1.   Ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore non sono considerate operazioni indipendenti. Se il trasferimento di un buono monouso è effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome di un altro soggetto passivo, tale trasferimento è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce effettuate dall'altro soggetto passivo per conto del quale il soggetto passivo agisce. Se il cedente dei beni o il prestatore dei servizi non è il soggetto passivo che, agendo in nome proprio, ha emesso il buono monouso, si considera che detto cedente o prestatore abbia comunque ceduto i beni o prestato i servizi cui il buono si riferisce a detto soggetto passivo. 2.   La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette all'IVA ai sensi dell', mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'IVA. Qualora il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l'operazione soggetta all'IVA a norma del primo comma, le prestazioni di servizi che possano essere individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione, sono soggette all'IVA.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 73 bis Fatto salvo l'articolo 73, la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate a fronte di un buono multiuso è pari al corrispettivo versato per il buono o, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati.»; 3) al titolo XV è aggiunto il capo seguente: «CAPO 2 bis Misure transitorie per l'applicazione della nuova legislazione Articolo 410 bis Gli articoli 30 bis, 30 ter e 73 bis si applicano solo ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018. Articolo 410 ter Entro il 31 dicembre 2022 al più tardi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva in ordine al trattamento dei buoni a fini IVA, con particolare riferimento alla definizione di buoni, alle norme in materia di IVA applicabili alla tassazione dei buoni nella catena di distribuzione e ai buoni non riscattati, corredata se del caso da un'opportuna proposta di modifica delle norme pertinenti.»
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