Art. 1

Procedura di comitato

In vigore dal 23 giu 2016
La direttiva 2014/65/UE è così modificata: 1) all', paragrafo 1, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), da un lato, o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, dall'altro, ad eccezione di entità non finanziarie che eseguano operazioni in una sede di negoziazione di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria di dette entità non finanziarie o dei loro gruppi,»; 2) all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini della presente lettera, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se i requisiti e la procedura stabiliti al terzo e quarto comma sono rispettati. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione adotta decisioni di equivalenza ai sensi della procedura d'esame di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2, indicando se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che un mercato regolamentato autorizzato in tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono, ai fini dell'applicazione della presente lettera, equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della presente direttiva e dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dalla direttiva 2004/109/CE e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci nel paese terzo in questione. L'autorità competente indica i motivi in base ai quali ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione sia da considerare equivalente e fornisce informazioni pertinenti a tal fine. Un tale quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le seguenti condizioni: i) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa; ii) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili; iii) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori; e iv) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.»; 3) all'articolo 69, paragrafo 2, secondo comma, la data «3 luglio 2016» è sostituita dalla data «3 luglio 2017»; 4) all'articolo 70, paragrafo 1, terzo comma, la data «3 luglio 2016» è sostituita dalla data «3 luglio 2017»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 89 bis Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (*1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45)." (*2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 6) l'articolo 90 è così modificato: a) al paragrafo 1 la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»; b) al paragrafo 2 la data «3 settembre 2018» è sostituita dalla data «3 settembre 2019» e la data «3 settembre 2020» è sostituita dalla data «3 settembre 2021»; c) al paragrafo 4 la data «1o gennaio 2018» è sostituita dalla data «1o gennaio 2019»; 7) all'articolo 93, paragrafo 1, la data «3 luglio 2016» è sostituita dalla data «3 luglio 2017», la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018» e la data «3 settembre 2018» è sostituita dalla data «3 settembre 2019»; 8) all'articolo 94 la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»; 9) all'articolo 95, paragrafo 1, la data «3 luglio 2020» è sostituita dalla data «3 gennaio 2021» e la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018».
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