Art. 6

Obbligo generale

In vigore dal 8 giu 2016
Obbligo generale 1.   Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e gli strumenti di tutela necessari ad assicurare la disponibilità di azioni civili riparatorie contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali. 2.   Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui al paragrafo 1 devono: a) essere leali ed equi; b) non essere inutilmente complessi o costosi, né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati; ed c) essere efficaci e dissuasivi.
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