Art. 6
Obbligo generale
In vigore dal 8 giu 2016
Obbligo generale
1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e gli strumenti di tutela necessari ad assicurare la disponibilità di azioni civili riparatorie contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.
2. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui al paragrafo 1 devono:
a)
essere leali ed equi;
b)
non essere inutilmente complessi o costosi, né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati; ed
c)
essere efficaci e dissuasivi.
Storico versioni
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