Art. 11

Condizioni di applicazione e protezione

In vigore dal 8 giu 2016
Condizioni di applicazione e protezione 1.   Relativamente alle misure di cui all', gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare con un sufficiente grado di certezza: a) l'esistenza del segreto commerciale; b) la detenzione del segreto commerciale da parte dell'attore; e c) l'avvenuta acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti, o l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti e imminenti di un segreto commerciale. 2.   Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi, ove opportuno: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale; b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale; c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale; d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale; e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti; f) i legittimi interessi di terzi; g) l'interesse pubblico; e h) la tutela dei diritti fondamentali. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le misure di cui all' siano revocate o altrimenti cessino di avere effetto, su richiesta del convenuto, se: a) l'attore non avvia un procedimento giudiziario inteso ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo; o b) le informazioni in questione non soddisfano più i requisiti di cui all', punto 1), per ragioni non imputabili al convenuto. 4.   Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano subordinare le misure di cui all' alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure. 5.   Se le misure di cui all' sono revocate sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo qualora esse si estinguano a causa di un'azione o di un'omissione dell'attore, oppure se è stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale né la minaccia di tale comportamento, le competenti autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto o di un terzo danneggiato, di fornire al convenuto o al terzo danneggiato un adeguato risarcimento dell'eventuale danno provocato da tali misure. Gli Stati membri possono prevedere che la richiesta di risarcimento di cui al primo comma sia oggetto di procedimenti giudiziari distinti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:943:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo