Art. 3

Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante

In vigore dal 11 mag 2016
Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante 1.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all'1,00 % in massa. 2.   Fino al 31 dicembre 2015, fatto salvo l'adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, il paragrafo 1 non si applica agli oli combustibili pesanti usati: a) negli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/80/CE, che sono soggetti all', paragrafi 1 o 2, o all', paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva e che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa stabiliti per siffatti impianti in tale direttiva; b) negli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/80/CE, che sono soggetti all', paragrafo 3, lettera b), e all', paragrafo 6, di tale direttiva e la cui media mensile di emissioni di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo del 3 % in volume, misurato a secco; c) negli impianti di combustione non compresi nelle lettere a) o b) e per i quali la media mensile delle emissioni di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco; d) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibili utilizzati, ma escludendo gli impianti che rientrano nelle lettere a) e b), le turbine a gas e i motori a gas, non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco. 3.   A decorrere dal 1o gennaio 2016, fatto salvo l'adeguato monitoraggio delle emissioni da parte delle autorità competenti, il paragrafo 1 non si applica agli oli combustibili pesanti usati: a) negli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III della direttiva 2010/75/UE e che sono conformi ai limiti di emissione di anidride solforosa previsti per siffatti impianti nell'allegato V della suddetta direttiva o, quando tali valori limite delle emissioni non sono applicabili a norma di tale direttiva, per i quali la media mensile delle emissioni di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo del 3 % in volume, misurato a secco; b) negli impianti di combustione che non rientrano nella lettera a) e la cui media mensile delle emissioni di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco; c) per la combustione nelle raffinerie, quando la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibili utilizzati, ma escludendo gli impianti che rientrano nella lettera a), le turbine a gas e i motori a gas, non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun impianto di combustione che utilizza oli combustibili pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella di cui al paragrafo 1 operi senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:802:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo