Art. 18

Sanzioni

In vigore dal 11 mag 2016
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni stabilite devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni pecuniarie calcolate in modo tale da garantire che i responsabili siano privati almeno dei benefici economici derivanti dalla violazione delle disposizioni nazionali di cui al primo comma, da aumentare gradualmente per le violazioni ripetute.
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