Art. 32

Garanzie e sanzioni nei casi di mobilità

In vigore dal 11 mag 2016
Garanzie e sanzioni nei casi di mobilità 1.   Qualora l'autorizzazione per motivi di ricerca o studio sia rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il ricercatore o lo studente attraversino una frontiera esterna per entrare in un secondo Stato membro nel quadro della mobilità, le autorità competenti del secondo Stato membro hanno il diritto di esigere, quale prova della mobilità, l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro, e: a) una copia della notifica conformemente all', paragrafo 2, o all', paragrafo 2, oppure b) se il secondo Stato membro consente la mobilità senza notifica, una prova che lo studente svolge parte degli studi nel secondo Stato membro nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, oppure, per i ricercatori, una copia della convenzione di accoglienza che precisi i dettagli della mobilità del ricercatore o, qualora i dettagli della mobilità non siano precisati nella convenzione di accoglienza, una lettera dall'istituto di ricerca del secondo Stato membro che specifichi almeno la durata della mobilità all'interno dell'Unione e l'ubicazione dell'istituto di ricerca nel secondo Stato membro. Nel caso dei familiari del ricercatore, le autorità competenti del secondo Stato membro possono richiedere, come prova della mobilità, l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e una copia della notifica a norma dell', paragrafo 2, o la prova che essi accompagnano il ricercatore. 2.   Se del caso, qualora revochino l'autorizzazione, le autorità competenti del primo Stato membro ne informano immediatamente le autorità del secondo Stato membro. 3.   Il secondo Stato membro può esigere di essere informato dall'ente ospitante del secondo Stato membro o dal ricercatore o dallo studente di qualsiasi modifica che incida sulle condizioni in base alle quali è stata autorizzata la mobilità. 4.   Nel caso in cui il ricercatore o, se del caso, i suoi familiari, o lo studente non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per la mobilità: a) il secondo Stato membro può esigere che il ricercatore e, se del caso, i suoi familiari, o lo studente cessino immediatamente tutte le attività e lascino il suo territorio; b) il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza senza indugio e senza formalità il reingresso del ricercatore e, se del caso, dei suoi familiari, o dello studente. Tale disposizione si applica anche se l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro è scaduta o è stata revocata durante il periodo di mobilità nel secondo Stato membro. 5.   Qualora il ricercatore o i suoi familiari o lo studente attraversino le frontiere esterne di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen. Tale Stato membro rifiuta l'ingresso o si oppone alla mobilità delle persone per le quali nel sistema d'informazione Schengen è stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno.
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