Art. 30
Mobilità dei familiari dei ricercatori
In vigore dal 11 mag 2016
Mobilità dei familiari dei ricercatori
1. I familiari di un ricercatore titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato dal primo Stato membro hanno il diritto di entrare, e soggiornare, in uno o in diversi secondi Stati membri al fine di accompagnare il ricercatore.
2. Quando il secondo Stato membro applica la procedura di notifica di cui all', paragrafo 2, esige la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:
a)
i documenti e le informazioni necessari ai sensi dell', paragrafo 5, e paragrafo 6, lettere b), c) e d), relativamente ai familiari che accompagnano il ricercatore;
b)
la prova del soggiorno del familiare nel primo Stato membro in qualità di membro della famiglia del ricercatore ai sensi dell'.
Il secondo Stato membro può imporre a coloro che effettuano la notifica di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
Il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del familiare nel suo territorio se le condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte. A tali familiari si applica di conseguenza l', paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 9.
3. Se il secondo Stato membro applica la procedura di cui all', paragrafo 1, lettera b), il ricercatore o i suoi familiari presentano una domanda alle autorità competenti del secondo Stato membro. Il secondo Stato membro impone al richiedente di trasmettere i seguenti documenti e informazioni relativamente ai familiari:
a)
i documenti e le informazioni necessari ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), punti i), ii), iii) e v), relativi ai familiari che accompagnano il ricercatore;
b)
la prova del soggiorno del familiare nel primo Stato membro in qualità di membro della famiglia del ricercatore ai sensi dell'.
Il secondo Stato membro può imporre al richiedente di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
Il secondo Stato membro può opporsi alla domanda di mobilità di lunga durata del familiare nel suo territorio se le condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte. A tali familiari si applica di conseguenza l', paragrafo 2, lettere b) e c), paragrafo 3, lettere b), c) e d), paragrafo 5, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7.
La validità dell'autorizzazione per la mobilità di lunga durata dei familiari dura, in linea di massima, fino al giorno della scadenza dell'autorizzazione del ricercatore rilasciata dal secondo Stato membro.
L'autorizzazione relativa alla mobilità di lunga durata dei familiari può essere revocata o se ne può rifiutare il rinnovo qualora l'autorizzazione relativa alla mobilità di lunga durata del ricercatore che essi accompagnano sia revocata o il suo rinnovo sia rifiutato ed essi non siano titolari di alcun diritto di soggiorno autonomo.
4. I familiari considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
Storico versioni
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