Art. 27

Mobilità intra-UE

In vigore dal 11 mag 2016
Mobilità intra-UE 1.   Un cittadino di paese terzo titolare di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro per motivi di studio nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, o per motivi di ricerca, può entrare e soggiornare al fine di svolgere parte degli studi o delle attività di ricerca in uno o in diversi secondi Stati membri sulla base di tale autorizzazione e di un titolo di viaggio valido alle condizioni stabilite agli e alle condizioni di cui all'. 2.   Durante il periodo di mobilità di cui al paragrafo 1, i ricercatori possono, oltre alle attività di ricerca, insegnare e gli studenti possono, oltre ai loro studi, lavorare in uno o in diversi secondi Stati membri conformemente alle condizioni stabilite rispettivamente agli . 3.   Quando un ricercatore si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli o 29, i suoi familiari titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a norma dell' sono autorizzati ad accompagnarlo nel quadro della mobilità del ricercatore nel rispetto delle condizioni di cui all'.
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