Art. 26

Familiari dei ricercatori

In vigore dal 11 mag 2016
Familiari dei ricercatori 1.   Al fine di consentire ai familiari dei ricercatori di seguire il ricercatore nel primo Stato membro oppure, nel caso di mobilità di lunga durata, nei secondi Stati membri, gli Stati membri applicano le disposizioni della direttiva 2003/86/CE con le deroghe previste dal presente articolo. 2.   In deroga all', paragrafo 1, e all' della direttiva 2003/86/CE, il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari non è subordinato al requisito che il ricercatore abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito. 3.   In deroga all', paragrafo 1, ultimo comma, e all', paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l'integrazione di cui agli stessi possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato un permesso di soggiorno. 4.   In deroga all', paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, uno Stato membro rilascia i permessi di soggiorno ai familiari purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. L'autorità competente dello Stato membro interessato tratta la domanda dei familiari contemporaneamente alla domanda di ammissione o per la mobilità di lunga durata del ricercatore nei casi in cui la domanda dei familiari sia presentata nello stesso momento. Il permesso di soggiorno per i familiari è rilasciato solo se al ricercatore è rilasciata un'autorizzazione ai sensi dell'. 5.   In deroga all', paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità del permesso di soggiorno dei familiari termina, in linea di massima, alla data di scadenza dell'autorizzazione del ricercatore, comprese, se del caso, le autorizzazioni rilasciate al ricercatore a fini di ricerca di lavoro o di imprenditorialità come previsto all'. Gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità dei titoli di viaggio dei familiari sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto. 6.   In deroga all', paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, il primo Stato membro o, nel caso di mobilità di lunga durata, i secondi Stati membri non stabiliscono un termine per l'accesso per i familiari al mercato del lavoro, tranne in circostanze eccezionali, quali livelli di disoccupazione particolarmente elevati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:801:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo