Art. 21
Relazione con altri strumenti
In vigore dal 27 apr 2016
Relazione con altri strumenti
1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare tra loro gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore il entro il 24 maggio 2016, purché siano compatibili con quest'ultima.
2. La presente direttiva fa salva l'applicabilità della direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da parte dei vettori aerei.
3. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni degli Stati membri o dell'Unione derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con paesi terzi.
Storico versioni
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