Art. 56
Diritto al risarcimento
In vigore dal 27 apr 2016
Diritto al risarcimento
Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto che violi le disposizioni adottate a norma della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o da altra autorità competente in base al diritto dello Stato membro.
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