Art. 38

Deroghe in specifiche situazioni

In vigore dal 27 apr 2016
Deroghe in specifiche situazioni 1.   In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell' o di garanzie adeguate ai sensi dell', gli Stati membri provvedono affinché un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale possano aver luogo soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario: a) per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona; b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali; c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; d) nei singoli casi, per le finalità di cui all', paragrafo 1; oppure e) nel singolo caso, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalità di cui all', paragrafo 1. 2.   I dati personali non sono trasferiti se l'autorità competente che opera il trasferimento determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e). 3.   Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione dell'autorità di controllo con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.
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