Art. 34

Compiti del responsabile della protezione dei dati

In vigore dal 27 apr 2016
Compiti del responsabile della protezione dei dati Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento conferisca al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti: a) informare e consigliare il titolare del trattamento e i dipendenti che effettuano il trattamento in merito ai loro obblighi derivanti dalla presente direttiva nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l'osservanza della presente direttiva, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'; d) cooperare con l'autorità di controllo; e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all', ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
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